Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha emanato la nota del 5/11/2013 con la quale ha chiarito alcuni aspetti riguardo la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di lavoro subordinato ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/98.
Nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non dovrà essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in l’Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa, ma potrà essere consentita direttamente la conversione del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, purché, tuttavia, sia verificata – da parte dei competenti Sportelli Unici e dalle Direzioni Territoriali de Lavoro – la presenza dei requisiti per l’assunzione, nell’ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’ideona comunicazione obbligatoria).
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