In data 8 settembre 2020 è stato sottoscritto il Verbale di stipula del rinnovo del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. Il nuovo CCNL decorre dal 1° ottobre 2020 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2022. Ecco le principali novità introdotte dal rinnovo con particolare riguardo alle seguenti tematiche:

  • Lettera d’assunzione 
  • Inquadramento dei lavoratori 
  • Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona 
  • Prestazioni esclusivamente d’attesa 
  • Minimi retributivi 
  • Assunzione a tempo determinato 
  • Sostituzione turni di riposo 
  • Periodo di prova 
  • Tutela delle condizioni di lavoro 
  • Contributi assistenza contrattuale 
  • Ferie, permessi e formazione professionale 
  • Congedo per le donne vittime di violenza di genere 

LETTERA DI ASSUNZIONE: Il contratto d’assunzione dovrà contenere oltre agli elementi necessari già previsti dal precedente CCNL quanto segue:

– l’obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale;
– un’informativa circa l’eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione.

Viene inoltre precisato che l’indicazione della collocazione della mezza giornata di riposo settimanale (in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata per motivi religiosi) deve essere effettuata solo per i lavoratori conviventi.

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI: Fermo restando che i prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS), le Parti hanno apportato le seguenti modifiche:

  • appartengono al livello A gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati dal CCNL, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
    Come sopra anticipato, rispetto al previgente testo contrattuale, è stato eliminato il richiamo ai collaboratori generici con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi;
  • nel livello AS non è più disciplinato il profilo della baby sitter con mansioni occasionali e saltuarie;
  • appartengono al livello A gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati dal CCNL, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
  • appartiene al livello BS l’assistente familiare che assiste bambini (baby sitter) comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
  • appartiene al livello DS l’assistente familiare educatore formato (nuovo profilo). Si tratta del lavoratore che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

N.B. Le Parti hanno inoltre precisato che, ai fini del diritto all’inquadramento nel livello DS, il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di un diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione e consegnarne copia.

DISCONTINUE PRESTAZIONI NOTTURNE DI CURA ALLA PERSONA: Fermo restando che la collocazione temporale della prestazione lavorativa deve essere compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, viene precisato che, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo (contributi di assistenza contrattuale), l’orario convenzionale di lavoro è pari a 8 ore giornaliere.

PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA: Fermo restando che la collocazione temporale della prestazione lavorativa deve essere compresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, viene precisato che, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo (contributi di assistenza contrattuale), l’orario convenzionale di lavoro è pari a 5 ore giornaliere, oltre alle prestazioni (diverse dalla presenza) eventualmente retribuite.

MINIMI RETRIBUTIVI: Le Parti hanno concordato l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi nella misura di 12,00 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. I valori retributivi, pertanto, rimarranno invariati fino al 31.12.2020, con l’eccezione delle nuove indennità introdotte per le seguenti casistiche: INDENNITA’ BABY-SITTER: fino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), inquadrata nel profilo BS, ha diritto a percepire, in aggiunta al minimo retributivo, un’indennità mensile pari a 115,76 euro (0,70 euro all’ora).

INDENNITA’ PER L’ASSISTENZA DI PIU’ DI UNA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE: il lavoratore inquadrato nel livello CS o DS addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente ha diritto a percepire anche un’indennità mensile pari a 100,00 euro (0,43 euro all’ora).

INDENNITA’ PER IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI 11766:2019: il lavoratore inquadrato nei livelli B, BS, CS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità ha diritto a percepire anche un’indennità mensile pari a 8,00 euro (per i lavoratori inquadrati al livello B) e pari a 10,00 euro (per i restanti livelli). A tal fine, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro copia della certificazione di qualità, eventualmente anche laddove fosse conseguita in corso di rapporto di lavoro. Le suddette indennità sono assorbibili da eventuali superminimi individuali/trattamenti retributivi di miglior favore percepiti dal lavoratore.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO: In applicazione di quanto previsto dalle norme di legge attualmente vigenti, le Parti hanno precisato che:

  • il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi.
  • In tal caso, si possono effettuare fino a 4 proroghe purché la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
  • la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a 24 mesi, compresa l’eventuale proroga;
  • nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi è necessario l’inserimento della causale.

ASSUNZIONE PER SOSTITUZIONE TURNI DI RIPOSO (tab. G): È stato precisato che il datore di lavoro, che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, può assumere uno o più lavoratori, conviventi o meno, da
inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza.

PERIODO DI PROVA: Le Parti hanno precisato che i lavoratori inquadrati nei livelli D e DS ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è confermato nella misura di 8 giorni di lavoro effettivo. È stato inoltre ribadito che l’apposizione del periodo di prova deve risultare da atto scritto.

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: Con l’accordo di rinnovo viene stabilito che:

  • il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli strumenti telematici e robotici, e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici;
  • il datore di lavoro può installare impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione. A riguardo, il CCNL precisa che l’esistenza o l’installazione di impianti audiovisivi devono essere preventivamente comunicate per iscritto al lavoratore e sono comunque vietate nell’alloggio riservato allo stesso, nonché nei servizi igienici.
    Le immagini e le informazioni raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi devono essere trattate nel rispetto della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali.

CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE: Le Parti hanno ribadito che i contributi di assistenza contrattuale sono obbligatori.
Sono tenuti al loro versamento sia i datori di lavoro che i dipendenti, nella misura oraria, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di 0,06 euro (dei quali 0,02 a carico del lavoratore).
Fino al 31 dicembre 2020, la misura oraria dei contributi di assistenza contrattuale è confermata nella misura di 0,03 euro (di cui 0,01 a carico del lavoratore).

FERIE, PERMESSI e FORMAZIONE PROFESSIONALE: Con l’accordo di rinnovo viene precisato che l’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero interrompe, se debitamente certificata, il godimento delle ferie per l’intera sua durata.
Le Parti hanno stabilito che il lavoratore possa usufruire dei permessi individuali retribuiti, oltre che per l’effettuazione di visite mediche documentate (ipotesi già contemplata dal CCNL), anche per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
È stato inoltre precisato che, in caso di nascita di un figlio, il lavoratore padre ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 7 giorni.
Nel nuovo CCNL viene precisato che i lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi , possono usufruire di un monte ore annuo di

  • 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari;
  • 64 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf.

CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE: Il CCNL stabilisce che la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi. A tal fine, salvo casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice deve avvisare il datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 7 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo, e produrre la certificazione attestante l’inserimento nei suddetti percorsi.

Il periodo di congedo:

  • è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR;
  • è indennizzato direttamente dall’INPS (previa domanda da parte dell’interessata) in misura pari all’ultima retribuzione percepita;
  • è coperto da contribuzione figurativa.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni secondo quanto concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.