Quando si parla di servizio di assistenza alle persone anziani H24 o in regime di convivenza, spesso si dà per scontato il grande impegno che viene concepito in termini di dispendio di energia e non solo. Lavorare la notte e di domenica può essere infatti a lungo andare usurante, senza contare che spesso il datore chiede di lavorare più di quanto è previsto da contratto. Tutto ciò come può essere tradotto in termini monetari? Come e quanto vengono pagati gli straordinari? In questo approfondimento spieghiamo passo dopo passo tutto quello che è necessario sapere per non farsi trovare impreparati. 

Cosa dice il CCNL sull’orario di lavoro settimanale

Prima di spiegare come dovrebbero essere retribuiti correttamente gli straordinari è bene fare un passo indietro illustrando cosa prevede il nuovo CCNL sulla durata massima dell’orario di lavoro. L’art. 16 stabilisce chiaramente che la durata del lavoro è quella è stata concordata da ambo le parti nel momento della stipula del contratto. In ogni caso non si può lavorare più di 10 ore al giorno e comunque il monte delle ore settimanale non può superare le 54 ore se si tratta di badanti in regime di convivenza. 

Diversamente per le badanti non conviventi, il monte massimo delle ore scende ancora arrivando alle canoniche 40 ore settimanali che devono essere distribuite su 5 o 6 giorni. 

Viene garantito altresì il diritto al riposo che deve essere di almeno 11 ore consecutive e non inferiore a 2 su base giornaliera. In ogni caso la badante è tenuta ad osservare l’orario giornaliero che dovrà essere uguale o maggiore di sei ore e, se concordato, ha diritto ad un pasto o ad un’indennità che dovrà essere “pari al suo valore convenzionale”.  

Non ultimo viene stabilito che se si lavora con orario notturno nella fascia tra le 22 e le 6, la maggiorazione della retribuzione dovrà essere del 20%. 

Quanto costano dunque gli straordinari? 

Questo punto viene fissato nero su bianco nel successivo articolo del CCNL sul lavoro domestico ossia l’art. 17 che precisa che il lavoratore chiamato a prestare servizio oltre l’orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate con le seguenti maggiorazioni:

  • Del 25%, se prestato dalle 6:00 alle 22:00;
  • Del 50%, se prestato dalle 22:00 alle 6:00;
  • Del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel C.C.N.L.

C’è di più perché nel suddetto articolo viene precisato che la richiesta di lavoro straordinario dovrebbe avvenire con almeno 48 ore di preavviso salvo che non si verifichino situazioni di emergenza o laddove ci siano delle esigenze particolari. In questo ultimo caso, l’attività lavorativa prestata durante orario di riposo diurno o notturno che sia viene retribuito normalmente e verrà considerato semplicemente prolungamento dell’orario di lavoro. 

Banca delle ore o lavoro straordinario? 

Qualora previsto dal contratto, le ore di straordinario del lavoratore non retribuite possono confluire nella banca delle ore. A disciplinare questo istituto contrattuale è l’art. 24 nel quale viene stabilito che “in sede di contrattazione di 2° livello, possono essere individuate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore”. In particolare, le assenze non regolamentate dal lavoro si compensano le ore eccedenti svolte nell’arco della giornata lavorativa. 

Tale compensazione – spiega l’art. 24 – dovrà avvenire entro un anno dall’inizio dell’accumulo delle straordinarie. Passato tale periodo, la badante avrà diritto alla retribuzione dell’importo corrispondente allo straordinario non compensato. 

Ferie e festività: quando spettano

Altro aspetto alla quale bisogna prestare attenzione riguarda le ferie e le festività che vengono disciplinate dall’art. 18 e 19 del CCNL sul lavoro domestico. Nella fattispecie è previsto per legge che ogni lavoratore debba godere di un periodo di ferie pari a 26 giorni. Tale periodo non potrà essere suddiviso in più di due periodi e comunque è necessario che vi sia un accordo tra le parti. Tale diritto che viene considerato irrinunciabile dovrà essere garantito nel periodo che da giugno va a settembre. La badante dovrà inoltre beneficiare della stessa retribuzione che sarebbe spettata durante un normale orario di lavoro. 

Non si può inoltre godere delle ferie durante i periodi di malattia, maternità, o ancora infortunio, così come non comprese nel computo delle ferie quelle concesse dal datore di lavoro a seguito di propri impedimenti. Non ultimo alla badante a cui spettano vitto e alloggio, ha diritto ad un compenso sostitutivo convenzionale. Qualora non sia stato maturato l’anno di servizio, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati. 

Per ciò che riguarda le festività obbligatorie, si dovrà tenere conto che nel caso coincidano con il giorno di riposo settimanale, il lavoratore avrà diritto oltre ad un normale trattamento economico, anche ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. La badante qualora ne faccia richiesta, avrà diritto anche al recupero della festività non goduta. 

Se diversamente la badante dovesse prestare servizio durante le festività, a quest’ultima spetterà la normale retribuzione prevista da contratto con l’aggiunta di una maggiorazione del 60%.  

Assenze e permessi: quando farne richiesta

Infine un altro aspetto che spesso suscita sempre  molti dubbi è quello legato alle assenze e ai permessi. L’articolo 20 in particolare, spiega che in caso di assenze dal lavoro per cause di forza maggiore, dovrà esserne data comunicazione al lavoratore entro e non oltre le 24 ore precedenti. Qualora tali assenze dovessero essere dovute motivi di salute o infortunio sarà necessario inviare al datore di lavoro relativa comunicazione. Oltre a ciò se tale motivazione non sarà giustificata entro il terzo giorno, verrà considerata come tacita dimissione. 

Da CCNL inoltre, la badante avrà diritto a 16 ore di permessi retribuiti, associate ad altre 40 ore che dovranno essere destinate alla frequenza di corsi di formazione specifici per la professione. Qualora tale limite dovesse superato, la badante potrà comunque beneficiare di permessi, purché di breve durata e non retribuiti. Non ultimo, in caso di lutto per un parente fino al secondo grado, il lavoratore potrà godere fino a tre giorni lavorativi.