Con le circolari n° 29/2012 e n° 7/2013 la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, ha fugato ogni dubbio!

Il lavoro a progetto NON È APPLICABILE IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE.

Già con con prot. n. 25/I/0017286, in data 3 dicembre 2008, era chiaro che “che gli indici sintomatici di subordinazione non costituiscono ostacolo al riconoscimento della natura autonoma del contratto oggetto di accertamento, a condizione ovviamente che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa“.

Con le nuove indicazioni diventa ora impossibile utilizzare il contratto a progetto giacché la badante non determina discrezionalmente i propri orari, né la quantità di prestazione da eseguire né la collocazione temporale della stessa (cosa che può invece avvenire se, ad esempio, chiedo ad una Col.F. di riordinare/pulire la mia casa verificando il risultato, senza curarmi delle modalità o se richiedo ad un Operatore Socio Sanitario di eseguire una prestazione -ad esempio la pulizia corporale- presso un assistito, lasciandogli ampia discrezionalità su tempi e modi).

Naturalmente, come più volte ricordato, in caso di rivendicazione da parte del lavoratore (la badante) di un inquadramento diverso, la famiglia è responsabile in solido con l’agenzia/cooperativa. A nulla valgono eventuali clausole contrattuali che escludano tale corresponsabilità.