Spesso quando si parla di Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro (CCNL) legato alle professioni domestiche, i dubbi sono sono molti, così come lo sono le domande che necessitano di risposta. Questo è tanto più vero quanto più si tratta di professioni dove il lavoro in nero è molto radicato e diffuso. 

Stipulare un contratto disciplinato dalla legge che, permetta alla badante di essere stipendiata regolarmente, è infatti il primo passo per garantire alla tua collaboratrice un futuro che possa essere il più dignitoso possibile. In questo approfondimento partiremo dunque dalle basi: quali sono i diritti e i doveri disciplinati dal CCNL per il lavoro domestico? A quali aspetti dovremo prestare attenzione? Scopriamolo insieme.

Il CCNL per il lavoro domestico come unico contratto standard

Iniziamo prima di tutto con il dire che il Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico è l’unico contratto “standard” previsto per l’assunzione di un collaboratore domestico o un’assistente familiare di cura (badante). Unica altra forma legale di regolarizzarne l’assunzione è quella di affidarsi ad una agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero. In caso di agenzia con sede legale in un paese membro dell’Unione europea, questa deve “pagare le tasse” nel paese sul cui suolo il lavoratore presta la sua opera.

Con il D.LGS. N. 81/2015 che disciplina il riordino dei contratti di lavoro, il legislatore ha stabilito all’art. 1. che “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e si applica a tutte le “…prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Questo per fugare ogni dubbio circa la liceità di collaborazioni varie, partite IVA o addirittura a pratiche di somministrazione impropria.

Il contratto collettivo è quindi la soluzione più favorevole per la famiglia, più economica e più versatile in quanto basato sulla fiducia tra i contraenti, si può quindi interromperlo facilmente, fissa dei minimi che tutelano il datore di lavoro ed il lavoratore, fissa l’ammontare dei cosiddetti “contributi” in modo “forfettario” in modo che piccole variazioni di orario non impattino sul costo del lavoro.

Tutte le soluzioni più convenienti non sono quindi legali (e nemmeno quelle meno convenienti che non prevedano l’assunzione diretta del lavoratore o l’utilizzo dei servizi di una vera agenzia interinale).

CCNL lavoro domestico, in cosa consiste e come funziona

Cosa si intende nella fattispecie lavoro domestico? Parliamo di lavori domestici quando ci riferiamo a tutta una serie di attività che riguardano la cura della casa (colf), degli anziani (badante) o dei bambini (baby-sitter). A prescindere dalla tipologia di attività svolta, il collaboratore deve essere assunto con regolare contratto e iscritto all’INPS per il pagamento dei contributi previdenziali e altri emolumenti del caso. A ciò va aggiunto che l’INPS permette sia al lavoratore che al datore di lavoro, di accedere a queste informazioni telematicamente. 

In ogni caso, il Gruppo di Badaben ti assisterà in ogni fase dell’assunzione del tuo collaboratore, risolvendo così ogni tuo dubbio e dandoti così modo di seguire questo delicato passo con serenità e senza stress. 

CCNL Lavoro domestico, i nuovi aumenti retributivi e le indennità economiche

Con l’aggiornamento del CCNL entrato in vigore dal 1° ottobre del 2020 sono state introdotte diverse novità, tra cui l’aumento del minimo salariale garantito per legge nonché ulteriori indennità economiche. In particolare per le badanti che appartengono alla categoria BS (assistenza alle persone non autosufficienti) il minimo retributivo mensile è stato portato ad un incremento di 12,00 euro lordi. 

Per la badante che si trova ad assistere più di una persona non autosufficiente, è riconosciuta un’indennità mensile di euro 100,00 che può essere cumulata con i superminimi individuali laddove presenti. 

A questo inoltre aggiungiamo che, nel caso in cui la badante sia in possesso della certificazione di qualità alla norma tecnica UNI 11766:2019, avrà diritto ad un’indennità di 8.00 euro mensili che possono arrivare a 10,00 qualora assorbibili da eventuali trattamenti individuali migliorativi. 

Altro aumento previsto riguarda il contributo di assistenza che passerà da 0,03 euro a 0,06 euro orari. Di questi dovranno essere corrisposti 0,02 euro alla Cassa Colf. A tale proposito IPSOA segnala che tale contribuzione dovrebbe essere destinata al finanziamento di una polizza assicurativa long term care per il datore di lavoro non autosufficiente. 

CCNL Lavoro domestico, periodo di prova e proroga 

Con il nuovo CCNL del 2020-2021 è previsto un’estensione del periodo di prova che passa dai precedenti 8 giorni ai 30 giorni lavorativi effettivi. L’articolo 7 comma 3 e 4 precisa inoltre che la durata complessiva del contratto non può superare i 24 mesi. In ogni caso sono consentite un massimo di quattro proroghe che dovranno essere debitamente giustificate. Si dovranno altresì riferire alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto.

CCNL Lavoro domestico, ferie e permessi retribuiti

Parliamo infine di un altro capitolo molto importante vale a dire l’ammontare delle ferie che è previsto annualmente da CCNL. L’art. 19 del CCNL specifica che la badante ha diritto a un totale di 26 giorni di ferie. Tale periodo dovrà essere concordato tra le due parti. Non si potrà inoltre godere delle ferie durante il periodo di preavviso, né durante il periodo di malattia, maternità o ancora infortunio. Da tenere bene a mente che qualora ci si dimetta o si venga licenziati, al lavoratore “spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato”, nel caso in cui non si maturi l’anno intero di servizio. Nel computo delle ferie non sono incluse quelle che vengono concesse dal datore di lavoro a seguito di impedimenti. 

Parlando invece di permessi retribuiti, segnaliamo che a prescindere dal fatto che il lavoratore sia o meno convivente, è possibile fruire di 16 o 12 ore di permessi retribuiti. A ciò si vanno ad aggiungere altre 40 ore dedicate alla formazione nel caso in cui si sia assunti a tempo indeterminato. Tale monte ore aumenta ulteriormente arrivando a 64 se si frequenta corsi di formazione riconosciuti dall’ente bilaterale “Ebincolf”. 

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